È istituita la Fondazione denominata “Fondazione Banca San Paolo di Brescia” al fine di assicurare, con uno strumento adeguato alla vigente legislazione, la prosecuzione delle finalità ideali della Banca San Paolo di Brescia. La Fondazione ha sede in Brescia, Contrada Santa Croce n. 5/B.
La Fondazione ha per scopo di cooperare ad opere di beneficenza e di promozione morale, sociale e culturale nel territorio della Regione Lombardia, con speciale profitto delle istituzioni cattoliche di istruzione della città e della provincia di Brescia. A tale fine la Fondazione: - eroga contribuzioni occasionali o periodiche a favore di enti ed istituzioni, a sostegno diretto o indiretto della educazione cattolica, favorendo le istituzioni che la promuovono anche con borse o sussidi di studio; - promuove e/o gestisce e/o partecipa ad enti e/o iniziative aventi finalità di carattere didattico nonché di formazione morale, culturale, professionale e sostiene le iniziative di volontariato principalmente ove orientate al recupero di persone moralmente od economicamente bisognose; - sostiene iniziative di promozione della dignità della vita e favorisce azioni di riscatto dalle povertà e dai bisogni insiti nella società contemporanea; - concorre a promuovere una cultura della solidarietà sociale nella pace, aperta al contributo di idee di partecipazione di tutti e, in particolare, dei giovani; - svolge, direttamente o indirettamente, studi e ricerche; organizza manifestazioni; prepara e diffonde pubblicazioni; sostiene iniziative di recupero del patrimonio artistico; - svolge ogni altra attività, anche di investimento e disinvestimento, necessaria od opportuna per il raggiungimento dello scopo statutario. La Fondazione non ha finalità di lucro.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle elargizioni e contribuzioni in denaro o in natura, da ogni altro bene e cespite acquisito alla Fondazione ed espressamente destinato a scopo di incremento del suo patrimonio. Il patrimonio iniziale è costituito dalla liberalità del valore di nominali Euro 516.457,00 effettuata dalla Banca San Paolo di Brescia, contestualmente alla costituzione della Fondazione, con conferimento in Titoli di Stato. Con le rendite del patrimonio ed ogni eventuale erogazione, elargizione, donazione, contributo a ciò destinato, la Fondazione provvede alla propria gestione e opera per il raggiungimento dello scopo statutario. La Fondazione, per raggiungere il proprio scopo, gestisce il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, quest’ultimo anche attraverso locazione a terzi.
Sono “Aderenti” coloro che, persone fisiche o giuridiche, dichiarano espressamente di condividere e di accettare i principi, le finalità e lo statuto della Fondazione stessa e si impegnano a contribuire al suo sostegno con una erogazione annua, per un periodo di almeno tre anni, in relazione ad una delle seguenti categorie di appartenenza: 1. Aderenti: coloro che versano un contributo inferiore rispetto alla quota di adesione come infra definita; 2. Aderenti Sostenitori: coloro che versano un contributo pari, o superiore, alla quota di adesione. L’Aderente che assume la carica di Consigliere, con l’accettazione della stessa, si impegna a versare un contributo che sia un multiplo della quota di adesione, salvo diversa motivata esenzione da parte del Consiglio Direttivo. La quota di adesione è definita ogni tre anni dall’Assemblea degli Aderenti su proposta del Consiglio Direttivo. L’Aderente ha diritto a un voto per ogni triennio di adesione sottoscritto; l’Aderente Sostenitore ha diritto a un voto per ogni quota di adesione che si impegna a versare annualmente e un voto aggiuntivo per ogni triennio di adesione sottoscritto. L’Aderente, la cui adesione è precedente al 31 dicembre 2021 e che sia in regola con il versamento delle quote di adesione, mantiene il numero di voti maturato nel corso degli anni ai sensi del precedente comma. Il mancato versamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, della quota annuale di pertinenza degli Aderenti che ricoprono la carica di Consigliere li fa decadere dal loro ruolo di Consigliere salvo giustificato motivo. Nessun Aderente, a prescindere dai voti personalmente maturati, può esercitare un diritto di voto superiore al 2% del totale dei voti di tutta la compagine degli Aderenti. I contributi versati dagli Aderenti sono imputati alle disponibilità erogabili dalla Fondazione. I nuovi Aderenti sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri, può stabilire l’esclusione dell’Aderente.
Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto da 15 Consiglieri. Ne fanno parte di diritto un rappresentante della Diocesi di Brescia, nominato da S.E. il Vescovo di Brescia, e un rappresentante di Banca Intesa Sanpaolo, in successione di UBI Banca dalla stessa incorporata in data 12 aprile 2021. Ciascun componente del Consiglio Direttivo dura in carica sino alla data di presentazione all’Assemblea del Bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla propria nomina e tutti i Consiglieri sono rieleggibili. I Consiglieri cessati prima del termine per qualsiasi causa sono sostituiti per cooptazione e i designati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato originariamente conferito al Consigliere sostituito. Detta cooptazione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell’Assemblea degli Aderenti successiva alla nomina, salvo che detta Assemblea non ritenga di eleggere nuovi membri in sostituzione, che resteranno in carica per un mandato pieno. Qualora si tratti del Consigliere di nomina di S.E. il Vescovo di Brescia o di Banca Intesa Sanpaolo, la nuova nomina sarà di competenza rispettivamente della Diocesi di Brescia o di Banca Intesa Sanpaolo per la durata di un intero mandato. Qualora abbia a cessare o sia prossimo alla scadenza il mandato di tali Consiglieri, nei trenta giorni antecedenti la loro cessazione o la chiusura del terzo esercizio del loro mandato, il Presidente dovrà darne comunicazione a S.E. il Vescovo di Brescia e al Legale Rappresentante di Intesa Sanpaolo S.p.A. richiedendo l’indicazione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio della Fondazione. Nel caso in cui S.E. il Vescovo di Brescia o Banca Intesa Sanpaolo non provvedessero alla nomina del Consigliere, venuto meno per scadenza della carica o per altra causa, nel termine di giorni novanta dalla richiesta, la nomina avverrà ad opera della prima Assemblea degli Aderenti che provvederà per il successivo mandato o per frazione di esso senza compromissione, alla scadenza dei Consiglieri così nominati, del peculiare diritto di nomina spettante a S.E. il Vescovo di Brescia e a Banca Intesa Sanpaolo. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio purché documentate.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e potrà compiere tutte le operazioni, anche di disposizione del patrimonio, a tal fine utili o necessarie. Ad esso spetta di stabilire il programma annuale della Fondazione nonché forme e modalità di attuazione dello scopo statutario. Il Consiglio Direttivo redige e approva ogni anno il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Consiglio può altresì adottare regolamenti interni di funzionamento. Il Consiglio può nominare, tra i propri componenti, un Tesoriere, determinandone i poteri, e affidare incarichi speciali ai propri componenti. Può altresì nominare un Direttore, nonché Procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente che dura in carica un triennio od il minor periodo di sua permanenza in carica come componente del Consiglio. Al Presidente spetta, oltre che la rappresentanza legale di cui all’art. 9, di presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo, di curare l’esecuzione delle delibere assunte e di sovrintendere all’attività della Fondazione. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell’espletamento dell’incarico. Il più anziano di questi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, di regola ogni tre mesi. La convocazione avviene per lettera, telefax, posta elettronica, almeno otto giorni e, in caso di urgenza, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza. Il Consiglio, salvo diverse disposizioni dello Statuto, si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Nomina, anche tra persone esterne, un Segretario. E’ ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio Direttivo con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video, purché risulti, dandone atto a verbale: 1) che il Presidente, ovvero il Vice Presidente, e il Segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale; 2) che sia possibile, da parte del Presidente, procedere all’accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell’adunanza; 3) che sia possibile la discussione, il confronto, l’esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Delle adunanze del Consiglio si redige verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto in apposito libro.
La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano di età. La rappresentanza legale spetta pure a singoli componenti del Consiglio e al Tesoriere nei limiti degli incarichi ad essi affidati.
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva entro il 30 giugno di ogni anno il Bilancio consuntivo per l’esercizio precedente.
La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti Effettivi e da due Supplenti. I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea degli Aderenti, ai sensi del successivo art. 12. Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti. I Revisori durano in carica tre esercizi, in particolare sino alla data di presentazione all’Assemblea del Bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla propria nomina e tutti i Revisori sono rieleggibili. I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato all’atto della nomina dal Consiglio Direttivo in base ai parametri professionali, salvo diverso accordo.
L’Assemblea degli Aderenti deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno o ogni qual volta lo stesso lo ritenga necessario od utile per illustrare le attività, il Bilancio e i programmi della Fondazione. Il Consiglio convoca l’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri, il cui mandato scade con l’approvazione del Bilancio e la successiva presentazione dello stesso all’Assemblea, e provvede alla loro elezione con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti. L’Assemblea deve provvedere altresì, con la stessa maggioranza, alla nomina, ai sensi del precedente art. 11, dei Revisori dei Conti. In ogni caso la convocazione deve essere comunicata ad ogni Aderente con avviso, inviato con lettera, telefax o posta elettronica, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della stessa e dell’ordine del giorno. Ogni Aderente può delegare per iscritto altro Aderente a rappresentarlo in Assemblea; comunque ciascun partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di tre altri Aderenti. L’Assemblea degli Aderenti è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. Di essa viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, un verbale che, da questi sottoscritto unitamente al Presidente, è trascritto in apposito libro.
Per deliberare eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri in carica del Consiglio Direttivo, salve le approvazioni di legge.
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento od alla trasformazione della Fondazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto per finalità conformi a quelle statutarie secondo deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’art. 13.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.
Lo statuto |
. Art. 01 | Denominazione e sede |
. Art. 02 | Scopo |
. Art. 03 | Patrimonio |
. Art. 04 | Aderenti |
. Art. 05 | Consiglio Direttivo |
. Art. 06 | Poteri del Consiglio Direttivo |
. Art. 07 | Presidente |
. Art. 08 | Riunione del Consiglio Direttivo |
. Art. 09 | Legale rappresentanza |
. Art. 10 | Esercizi finanziari |
. Art. 11 | Revisori dei conti |
. Art. 12 | Assemblea degli Aderenti |
. Art. 13 | Modifiche statutarie |
. Art. 14 | Scioglimento |
. Art. 15 | Norma finale |